Asserita assenza di contenzioso: la Corte dei conti richiede una delibera di Giunta

Dinanzi all’asserita assenza di contenzioso da parte dell’ente, con conseguente mancato accantonamento del correlato fondo, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 70/2021/PRSE, depositata lo scorso 26 aprile, ha richiesto al Comune di produrre, entro 90 giorni, “un formale atto deliberativo di Giunta comunale volto a effettuare la ricognizione del contenzioso pendente, anche se negativo, con i relativi valori”, su cui l’organo di revisione è chiamato a fornire il proprio parere.

Nel caso specifico, in particolare, i giudici hanno stigmatizzato le stringate dichiarazioni del revisore, secondo le quali, in un esercizio “non ricorre[va] la fattispecie” dell’accantonamento a fondo contenzioso e nell’altro, poiché “dalla ricognizione del contenzioso esistente non è stata calcolata alcuna passività potenziale”, l’ente ha continuato a non prevedere alcun accantonamento.

I giudici, dopo aver ribadito che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’Ente, hanno ricordato che detta ricognizione deve essere monitorata dall’Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestare la congruità del correlato fondo di accantonamento.

Per quanto concerne, poi, la classificazione delle proprie passività potenziali, la deliberazione segnalata offre le indicazioni operative, invitando l’ente a distinguere tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

  • il debito certo – indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • la passività “probabile”, con indice di rischio uguale o superiore al 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale) ed è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
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