Piano di riequilibrio e cambio di amministrazione: interviene la Corte Costituzionale

Come è noto, l’art. 243 bis, comma 5 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce una speciale facoltà all’amministrazione subentrante in un ente che ha deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale: se la Corte dei conti non si è ancora espressa sul piano presentato dalla precedente amministrazione, è possibile rimodulare il piano stesso entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato e, conseguentemente, la Corte non si esprimerà sul piano originario ma sulla nuova e aggiornata versione.

La norma, tuttavia, nulla dispone per l’ipotesi in cui la precedente amministrazione, in prossimità della scadenza del mandato, abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale senza procedere alla successiva delibera del piano entro il termine perentorio dei 90 giorni, decorrenti dalla data di esecutività della delibera di ricorso al piano: in tal caso, la nuova amministrazione si troverebbe nella necessità di predisporre e deliberare il piano entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla delibera di ricorso a detto strumento di risanamento adottata dalla precedente amministrazione, pena il dissesto dell’ente.

La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione con la recente sent. n. 34 dell’11 marzo 2021, affermando che l’art. 243 bis, comma 5 del TUEL è “costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine di cui al primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il PRFP nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011”. In altri termini, nel caso in cui la precedente amministrazione abbia deliberato il ricorso al piano di riequilibrio senza procedere anche alla relativa approvazione perché il mandato elettorale era nel frattempo scaduto, l’amministrazione subentrante può godere del termine di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, per deliberare il piano.

Conseguentemente, posto che la relazione di inizio mandato deve essere sottoscritta entro 90 giorni dall’inizio del mandato, la nuova amministrazione, di fatto, potrà godere sia di tale termine sia di quello aggiuntivo di 60 giorni, decorrente dalla sottoscrizione di detta relazione, per redigere e deliberare il piano.

 

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