Il rinvenimento tardivo dei giustificativi di spesa è utile per il discarico del conto dell’economo

L’economo condannato in primo grado per mancata allegazione dei documenti giustificativi del conto può sottoporre alla Corte, durante il giudizio di appello, i documenti giustificativi rinvenuti successivamente al procedimento di primo grado e che incolpevolmente non aveva potuto allegare in quella sede: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. prima giurisdizionale centrale d’appello, nella sent. n. 49/2021, depositata lo scorso 3 marzo.

Nel caso specifico era accaduto che, a seguito del primo grado di giudizio conclusosi con la condanna dell’economo, si era avuto il rinvenimento fortuito di atti rilevanti custoditi in un archivio che era stato oggetto di trasferimenti: tale circostanza, unitamente alla successione di più dipendenti nella conduzione dell’Ufficio finanziario competente, legato a vicende personali del funzionario titolare, secondo i giudici è stata rilevante per la non attribuibilità in assoluto all’agente contabile della lacuna probatoria che ha determinato il mancato discarico del conto ed il conseguente obbligo restitutorio delle somme non giustificate.

Gli impedimenti sopra descritti e la stessa particolare configurazione del giudizio di conto sono stati considerati sufficienti a far ammettere agli atti di causa i documenti depositati dall’economo interessato poiché, seppure venuti in evidenza dopo la definizione della prima fase processuale, sono stati ritenuti sostanzialmente idonei a realizzare l’esigenza fondamentale di verifica del buon fine delle somme riscosse dal contabile, non totalmente discaricate per le carenze evidenziate.

Nell’occasione i giudici hanno anche ribadito l’obbligo che incombe sull’agente contabile di dimostrare la regolarità della propria gestione e di assicurare l’adeguata custodia degli atti o traccia della loro conservazione, potendo essere chiamato personalmente, ai fini del giudizio di conto, a fornire riscontro dell’attività espletata; giudizio di conto che, per inciso, ha natura di verifica – attraverso una specifica formula processuale – del corretto fine delle somme affidate all’agente contabile, delle quali lo stesso diventa debitore verso l’Ente, sino alla conseguita giustificazione.

 

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