La determina di costituzione del fondo risorse decentrate deve essere pubblicata entro l’esercizio

Come è noto, la regolare costituzione del fondo risorse decentrate costituisce presupposto essenziale per la conclusione dell’accordo collettivo integrativo: la sua finalità è quella di apporre uno specifico vincolo di destinazione alle risorse che lo finanziano, onde renderle indisponibili per altre finalità (ex plurimis, Corte dei conti, sez. reg. di contr. per le Marche, delib. n. 91/2020/PRSE del 15 ottobre).

Trattandosi di atto gestionale, la costituzione del Fondo in questione deve avvenire a mezzo di specifica determinazione dirigenziale (arg. ex artt. 107 TUEL e 45, comma 4, TUPI).

Intervenendo sull’argomento, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, con la delib. n. 107/2020/PRSP, depositata lo scorso 11 novembre, ha ricordato che detta determina deve essere pubblicata entro l’esercizio.

Secondo i giudici, infatti, l’art. 20 del Decreto Legislativo n. 33/2013 impone la pubblicazione dei dati relativi all’“ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”, ricollegando all’inadempimento di tale obbligo specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare e dirigenziale, considerato che la corretta ottemperanza agli obblighi pubblicitari di trasparenza costituisce elemento rilevante ope legis ai fini della valutazione e validazione della performance, sia organizzativa che individuale (artt. 43, comma 5, 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013).

In particolare, se è vero che la pubblicazione nell’albo pretorio (artt. 124 e 134 TUEL) è condizione di esecutività soltanto per le deliberazioni adottate dagli organi di governo, ma non anche per le determinazioni dirigenziali (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 febbraio 2015, n. 515), è però altrettanto vero che l’adozione di “modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni” concernenti il ciclo della performance (artt. 3, comma 3, e 16 del Decreto Legislativo n. 150/2009) è comunque “condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo [accessorio]”.

 

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