Nuove misure di solidarietà alimentare del Decreto Ristori ter: la recente nota dell’ANCI

Con una nota del 24 novembre (http://www.anci.it/nota-di-indirizzo-anci-sulle-misure-urgenti-di-solidarieta-alimentare-previste-dal-dl-ristori-ter/), l’ANCI ha fornito alcuni chiarimenti sulle recenti misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’art. 2 del Decreto Ristori ter (DL 23 novembre 2020, n. 154).

Come è noto, il suddetto decreto ha istituito un fondo di 400 milioni, che sarà distribuito fra i Comuni nei prossimi giorni, in base ai criteri di cui all’art. 2 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, da utilizzare per buoni spesa, generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Vediamo brevemente, gli aspetti rilevanti evidenziati dall’ANCI.

Le somme andranno contabilizzate nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” (art. 1 comma 1 dell’Ordinanza).

Gli enti locali in esercizio provvisorio, in base all’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza, potranno procedere (la disposizione parla di “autorizzazione”) ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta.

Non è previsto un termine per l’utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso.

I Comuni, oltre ad utilizzare le risorse in discorso, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni; a tal fine era già stata autorizzata, con la citata ordinanza n. 658, l’apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate, come previsto dall’art. 66 del DL 17 marzo 2020, n. 18 come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’ANCI ha ricordato che i Comuni potranno acquistare buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun ente locale dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.

A tal fine si rileva che:

  • possono utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente (ad esempio, i voucher sociali), ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari, etc.;
  • l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa; può, quindi, procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse, così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.

Gli acquisti, da parte dei Comuni, non sono assoggettati alle procedure del Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).

I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore.

Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare, nell’ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti Europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del succitato Programma Operativo.

Non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e dei volontari coinvolti.

Ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, l’ANCI ha sottolineato che l’Ordinanza n. 658 non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi.

La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune; detto ufficio individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.

L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

Secondo l’ANCI, ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve; è possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di autocertificazione che consentano, agli aventi diritto, di accedere celermente alle misure del decreto.

Tra le varie modalità, è consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.

In merito al criterio del relativo contributo, secondo l’ANCI gli Uffici possono procedere con criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi.

Infine, viene suggerito all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di rilasciare formale certificazione, con un numero univoco di progressione, ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.        

 

 

 

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