Pubblicato il nuovo decreto sui casi in cui la P.A. può rifiutare una fattura elettronica

Sulla G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto 24 agosto 2020, n. 132, riguardante le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche.

L’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto prevede l’inserimento del nuovo art. 2 bis al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, secondo cui vi sono cinque ipotesi possibili di legittimo rifiuto:

  1. a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. b) omessa o errata indicazione in fattura del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP);
  3. c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio nel caso di fatture riguardanti gli enti della sanità;
  4. d) omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura nel caso dei farmaci;
  5. e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le PP.AA. non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972, utilizzabili nei casi in cui l’operazione venga meno (in tutto o in parte) oppure si riduca l’imponibile oppure ci sono errori materiali nella compilazione o nella registrazione.

Infine, ricordiamo che l’Ente ha l’obbligo di motivare il rifiuto tramite notifica al destinatario, indicando in quale delle cinque ipotesi rientra il caso concreto.

 

 

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