L’adesione alle convenzioni Consip adempie pienamente all’obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica (come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 1° agosto 2014, n. 4081 e nella sent. 15 aprile 2016, n. 1532), sicché non sussiste, a carico della amministrazione che vi aderisce, un onere di istruttoria in ordine alla economicità dei parametri prezzo-qualità contenuti nella convenzione Consip: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 12 ottobre 2020, n. 1597, riprendendo una posizione già espressa dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 30 aprile 2015, n. 2194.
Al contrario, una specifica motivazione sulla convenienza occorra quando l’amministrazione si determini in concreto nel senso di fare nuovamente ricorso al mercato, in quanto l’Ente pubblico dovrà in tal caso far constare l’utilità della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore; una motivazione del genere non può ritenersi, invece, necessaria, per lo meno di regola, quando la scelta dell’amministrazione cada proprio sulla convenzione della Consip.