Affinità tra partecipante alla gara e funzionario della stazione appaltante: legittima l’esclusione

È rilevante, in termini di conflitto di interessi, il rapporto di affinità tra il presidente del consiglio di amministrazione di una società partecipante in qualità di capogruppo ad una gara di appalto ed il direttore della struttura che beneficia del servizio oggetto della gara e autore del progetto di gara: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 20 agosto 2020, n. 5151, che ha ritenuto corretta, in tale circostanza, l’esclusione dalla gara del partecipante in conflitto.
La decisione dei giudici è coerente con quanto previsto dall’art. 42 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), che individua tre diversi obblighi per il personale della stazione appaltante:
• adozione di «misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni»;
• segnalazione e di (eventuale) astensione nei casi previsti in particolare dall’art. 7, d.P.R. n. 62/2013;
• vigilanza circa il rispetto del primo e del secondo obbligo appena indicati.
Il quadro normativo rilevante ai fini della decisione si completa con l’art. 80, comma 5 lett. d) del Codice del 2016, in base al quale risulta esclusa la partecipazione dell’operatore economico che «determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile».

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