Necessità di maggiori somme rispetto a quelle impegnate nell’esercizio: i chiarimenti della Corte dei Conti

Segnaliamo la delib. n. 4 del 24 aprile 2020 della Corte dei Conti, sez. reg. contr. Valle d’Aosta, sulla delicata questione della necessità di pagare un importo delle utenze più elevato rispetto a quanto previsto in bilancio nell’esercizio di riferimento, nella quale è stato affermato che, in tale evenienza, il Comune può utilizzare tre rimedi per la relativa copertura:

  • la variazione di bilancio, ex art. 175 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);
  • il prelevamento dal fondo di riserva, ex artt. 166 e 176 TUEL (di competenza, rispettivamente, dell’organo consiliare e dell’organo esecutivo dell’ente locale);
  • il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Si tratta di strumenti tipizzati, con la conseguenza che non è possibile ricorrere a forme di copertura diverse da quelle specificamente stabilite dalla legge, in ossequio al principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria.

La lettura dell’art. 191, comma 1, del TUEL (“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”) consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria).

In particolare, si rammenta, sempre a tale proposito, che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale (art. 151 del TUEL) e che tale bilancio ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, partitamente per ciascuno degli esercizi considerati, ai relativi impegni e pagamenti (art. 164 del TUEL). Tale limite è, evidentemente, ancora più stringente e invalicabile nel bilancio annuale, che è redatto in termini di competenza e di cassa e nel quale gli impegni e i pagamenti possono trovare attuazione esclusivamente nella misura autorizzata dai singoli stanziamenti di spesa per l’annualità di riferimento.

Al di fuori degli strumenti di copertura innanzi descritti, quindi, non è possibile allocare le maggiori somme maturate nel corso dell’esercizio finanziario di competenza su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi.

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