COVID-19 e trasporto locale/scolastico: le novità dalla conversione del Decreto Cura Italia

 

 

 

 

In sede di conversione del Decreto Cura Italia, avvenuta con la Legge n. 24 aprile 2020, n. 2, è stato modificato l’art. 92, il cui nuovo comma 4 bis prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai  committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne’ sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi”.

In sintesi, perciò, per i trasporti scolastici e per quelli del trasporto pubblico locale e regionale gli enti dovranno comunque provvedere al pagamento, anche se detti servizi sono stati sospesi o ridotti in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto: si tratta, evidentemente, di una misura a favore degli operatori economici del settore.

Tuttavia, benché dovuto, il pagamento è al momento sospeso: infatti, il comma 4 quater del medesimo articolo precisa che l’efficacia del comma 4 bis è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il comma 4 ter, a sua volta, dispone che, fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. Anche tale disposizione, in ogni caso, resta subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

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