Bilancio Enti Locali, cancellazione del credito dubbio sempre garantita dal Fcde

Non è sufficiente la sola certezza che il credito non potrà essere recuperato ai fini della cancellazione del titolo in bilancio da parte dell’Ente locale. E’ necessario, infatti, fornire evidenza del bilanciamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Non rileva dunque l’eventuale neutralità in tema di equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione, poiché in assenza di questo bilanciamento nel Fcde, l’operazione contabile non appare corretta e regolare, dunque rispettosa dei principi finanziari. In questi termini si è espressa la Corte dei conti veneta (deliberazione n. 29/2019).

Lo strumento del Fcde è stato introdotto nella contabilità finanziaria degli Enti Locali per contenere i rischi legati alle difficoltà di accertamento di entrate future di dubbia e difficile esazione e per le quali non è certa la riscossione integrale. A fronte di tali crediti incerti nel bilancio di previsione i Comuni sono tenuti a stanziare un’apposita posta contabile, denominata proprio ”accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, che costituisce un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione e il cui ammontare è da determinarsi in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, alla loro natura e all’andamento del fenomeno nei precedenti cinque esercizi. Tale percentuale per il 2019 è e resta dell’85%.

Pur non avendo previsto in linea generale alcuna riduzione, la nuova Finanziaria contempla tuttavia nei commi 1015 – 1017 del primo articolo, la possibilità per gli Enti locali di fruire di una diminuzione della percentuale di accantonamento minimo del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), attraverso una variazione nel bilancio previsione 2019-2021 e solo in costanza di determinate condizioni.

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