Codice contratti, ridefinite funzioni consultive di Anac

Approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità stessa ai sensi della Legge n. 190/2012 e dei relativi Decreti attuativi, nonché del nuovo “Codice dei Contratti”.

Il Regolamento, datato 7 dicembre ma pubblicato il 14 dicembre 2018 sul sito istituzionale Anac, si legge sul sito Anac, sostituisce il precedente Documento 20 luglio 2016 e persegue, quale obiettivo principale, la ridefinizione dell’ambito entro il quale tale funzione è esercitata, delle relative modalità nonché dei soggetti che possono presentare richiesta di  parere.

Stando a quanto stabilito dall’art. 2, l’Autorità svolge attività consultiva di Anac è svolta:

  1. a) nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), della Legge n. 190/2012 e nell’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 39/2013;
  2. b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme sopra citate.

Le richieste di parere dovranno pervenire all’Autorità corredate dalla documentazione ritenuta utile affinché la questione giuridica sottoposta possa essere inquadrata compiutamente.

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