Niente imposta di bollo sugli atti di mediazione

L’imposta di bollo non è dovuta nel caso di atti relativi alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Infatti, l’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010 del 4 marzo 2010, dispone l’esenzione per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il successivo comma 3, invece, prevede l’esenzione dell’imposta di registro per il verbale di accordo entro il limite di 50.000 euro.

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