Nullità degli avvisi di accertamento notificati attraverso p.e.c.
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Sono da intendersi nulli gli avvisi di accertamento notificati attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, a meno che non si tratti di cartelle di pagamento per la quali è prevista tale fattispecie (art. 26 comma 2 del D.P.R. n. 62/1973).

Ciò è quanto statuisce la sesta sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con propria sentenza n. 3700 del 22/06/2016. La massima riportata dall’Onorevole Commissione, difatti, recita “la PEC è priva dei requisiti minimi necessari a configurare una vera e propria notifica dell’accertamento. Lo strumento utilizzato, infatti, non è contemplato dalla legge come modalità di notifica idonea per gli avvisi di accertamento e di tutti gli altri provvedimenti impositivi, eccezion fatta per la notifica delle cartelle di pagamento come novellato dall’art. 26, c. 2, del dpr 602/1973”.

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