Gli equilibri di bilancio
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L’articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012, disciplina gli equilibri di bilancio dei comuni, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, considerando i bilanci di tali enti in equilibrio sia nella fase di previsione che di rendiconto.

Equilibri che devono, altresì, essere raggiunti non solo in fase di previsione e di rendiconto, ma anche in termini di saldo complessivo di bilancio e in termini di saldo di parte corrente, entrambi sia in termini di competenza che di cassa.

S’impone ai citati Enti, dunque, di garantire gli equilibri non più solamente ex ante e in termini di competenza, secondo le prescrizioni dell’articolo 162 del Testo Unico degli Enti Locali, ma anche ex post e, di conseguenza, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

In pratica gli Enti di che trattasi devono registrare:

  1. Un saldo non negativo in termini di cassa tra entrate finali e spese finali;
  2. Un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse in queste ultime anche le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
  3. Un saldo non negativo in termini di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse in queste ultime anche le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti

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