Obbligatorietà del PEG

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali.

Le amministrazioni locali infatti sono state chiamate ad applicare il principio contabile della programmazione attuando processi di armonizzazione dei diversi sistemi e curandone il collegamento con il Ciclo di gestione delle Performance.

Due gli articoli del  Testo unico degli Enti Locali (TUEL), che introducono sostanzialmente queste principali novità.

L’art. 170 con il quale va ad eliminare un documento come la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) che però è stata sostituita dal DUP, che costituisce quindi la guida strategica ed operativa dell’ente locale e l’art. 169 con il quale invece va a modificare un documento già esistente quale il PEG.

Nel PEG infatti sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Quindi rappresenta come un documento che integra e dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP. Ma la novità è anche rappresentata dall’ampliamento della sfera applicativa. Infatti l’adozione del PEG è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (circa il 70% dei comuni) e non come precedentemente era stabilito per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (circa il 91% dei comuni).

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