Anticipazioni di liquidità ex art. 2 c. 6 D.L. n. 78/2015

L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 chiarisce il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014.

Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità destinate ad per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

 Le anticipazioni di cassa rappresentano quindi, dei debiti verso il tesoriere, a cui l’ente pubblico ricorre al fine di ridurre la tensione finanziaria causata da una mancanza di liquidità che duri per limitati periodi di tempo.
Il legislatore, riconoscendo ampia autonomia agli enti nell’utilizzo dell’anticipazione della liquidità, salvaguarda però il principio in base al quale tali risorse non possono essere direttamente finalizzate a finanziare nuova spesa.

 Fatto salvo però l’utilizzo delle anticipazioni per ripianare i disavanzi di bilancio, oppure come «copertura» per liberare risorse del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dalla nuove regole contabili. In quest’ultimo caso però, la facoltà è valida solo a partire dal prossimo anno.

 Inoltre si è chiarito ulteriormente che solo per quest’anno, visto che è già scaduto il termine per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, le anticipazioni non potranno essere utilizzate per la copertura del disavanzo straordinario già accertato con la delibera di riaccertamento straordinario e per il quale dovrebbe già essere stata definita la modalità di recupero.

La norma contenuta nel Dl 78/2015 può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, ma solo nel caso e con riferimento all’esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (e quindi a partire dal rendiconto 2015).

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!