Con la Circolare 6 del 19 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha raccolto la risposta ad alcuni quesiti formulati in occasione del Telefisco. In detta occasione, peraltro, al punto 8.5 del documento di prassi oggetto di commento, l’Agenzia ha concluso che alle fatture dei professionisti, assoggettate a Ritenuta di Acconto non si applica lo Split Payment (come già pubblicato sul numero precedente).
Sempre allo stesso punto 8.5 l’Agenzia ha poi risposto ad alcuni altri quesiti in tema di split payment,risposte che torna utile conoscere.
Split payemet e regimi speciali (quale quello dell’editoria per l’iva assolta a monte dall’editore)
Domanda
Si chiede conferma che le operazioni soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese), pur in mancanza di espressa previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment.
Risposta
L’articolo 1, comma 629, lett. b), della Legge di stabilità 2015 ha introdotto l’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, che dispone l’adozione del modello di scissione dei pagamenti, c.d. “split payment” per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici. Secondo la nuova disposizione “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici interessati, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono
debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi…”. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Questi ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, tra cui l’evidenziazione dell’imposta, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono
l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimentosecondo regole proprie.
Regolarizzazione fatture assoggettate allo split payment
Domanda
Nel caso in cui l’ente pubblico, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta, è corretto ritenere che l’imposta indicata dal fornitore debba essere pagata ai sensi dell’articolo 17-ter, del DPR n. 633/72, mentre quella regolarizzata ai
sensi dell’articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 debba essere corrisposta distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione? (Si tratta in pratica della autofattura da emettere e regolarizzare nei 120 giorni nella ipotesi di mancata o incompleta fatturazione)
Risposta
Il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertanto, fermo restando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.