l’iva ed i rapporti con le altre imposte (3)

Continuiamo, in questa sede, ad approfondire l’alter natività tra l’iva e le altre imposte indirette.

 

        Rapporti tra iva ed imposta di bollo

L'Iva  e  l'imposta  di  bollo  sono tributi  alternativi,  nel  senso  che  l'applicabilità  dell'uno   esclude l'applicabilità  dell'altro, cosi come  rilevato ai   sensi dell'art. 6 della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642  e dell’ artt. 13 della Tariffa allegata allo stesso decreto (le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed i  documenti  in genere,  di  addebitamento  o  di  accreditamento  di   somme,   riguardanti operazioni soggette ad Iva  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione).
Ai fini dell'esenzione suddetta, i citati  documenti  devono  contenere una delle seguenti  indicazioni:
-         l'importo dell'Iva;
-        la dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva.

Al contrario, sono soggetti all’imposta  di  bollo  di  euro 1,81  le fatture ed i documenti di importo complessivo  superiore  a  euro  77,47, emessi in relazione alle operazioni:

– fuori campo  Iva,  per  mancanza  del  presupposto  soggettivo  od oggettivo, ovvero territoriale;

– escluse dal campo di applicazione dell’Iva;

– esenti da Iva ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;

Nei casi suddetti l’imposta si assolve  mediante  applicazione  di  un contrassegno di bollo sul documento.

Per quanto riguarda il corretto trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle fatture verrà trattato in modo più approfondito nella seconda  parte, capitolo II del presente lavoro.

 

 

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