Documentazione antimafia e gli adempimenti degli enti (parte prima)
La legge 13 agosto 2010, n. 136, per intenderci quella che ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei contratti pubblici di appalto per lavori, servizi e forniture, ha previsto che il Governo adottasse, entro un anno dall’entrata in vigore della stesse legge, sia un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di effettuare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, sia un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento della normativa vigente. Pertanto, il 6 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n. 159, quale Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il codice, essendo un corpus unico di norme, è stato suddiviso in quattro libri:
– Libro I: le misure di prevenzione, artt. 1-80;
– Libro II: la documentazione antimafia, artt. 82-101;
– Libro III: le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, artt. 102-114;
– Libro IV: modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento, artt. 115-120.
Il Libro II disciplina la documentazione antimafia, definendone gli elementi costitutivi quali la comunicazione, ossia l’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67, e l’informazione, ossia l’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91 comma 7, l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate e le situazioni che danno luogo all’adozione, della stessa. Inoltre, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’art. 143 del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

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