Imposta di bollo sui mandati di pagamento

 

Per quanto riguarda le fatture ed i mandati di pagamento si pongono problemi di assoggettamento o meno all’imposta di bollo per gli enti locali, in particolare in tutti quei casi in cui il documento contabile non si riferisca ad operazioni assoggettate ad iva e sia di importo superiore a 77,47 euro. Infine la circolare 46, del 1983, della Ragioneria dello Stato, chiarisce come il bollo, nella ipotesi appena sopra descritta, sia dovuto tanto sulla fattura quanto sul relativo mandato.

 

Sono assoggettati all’imposta di bollo, in base a quanto stabilito dall’art. 13  Tariffa  Allegato A – Parte I, fin dall’origine nella misura di euro 1,81:

-          le fatture, le note, i conti e documenti simili, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; 

-          le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione, 

se l’importo del documento di cui sopra, superi i 77,47 euro, e sia concernente:

·         operazioni fuori campo iva ( mancanza  del  presupposto  soggettivo  od oggettivo, ovvero territoriale)

·         
operazioni escluse dal campo di applicazione dell’iva            art. 15 DPR 633/1972

·         
operazioni effettuate senza il pagamento dell’Iva                   art. 74, c. 7,  DPR 633/1972

·         
operazioni esenti da iva                                                              art. 10 DPR 633/1972.

 

Per le ricevute e le quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percepenti, l’imposta si applica per ciascuno di essi. 

Per i documenti citati dall’art. 13, che non superino gli € 77,47, viene prevista l’esenzione dall’imposta di bollo. 

 

Altre esenzioni: 

 

In termini generali bisogna, innanzitutto, sottolineare che  l'Iva  e  l'imposta  di  bollo  sono tributi  alternativi,  nel  senso  che  l'applicabilità  dell'uno  esclude l'applicabilità  dell'altro.

Ai  sensi dell'art. 6 della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642  e degli artt. 13 e 14 della Tariffa allegata allo stesso decreto, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed i  documenti  in genere  di  addebitamento  o  di  accreditamento  di   somme,   riguardanti operazioni soggette ad Iva  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.

 

Ai fini dell’ottenimento dell'esenzione suddetta, i citati  documenti  devono  contenere una delle seguenti  indicazioni:

       - l'importo dell'Iva;

       - la dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva.

 

 

Regole base per la corretta applicazione del bollo sulle fatture:

 

¾           Il bollo sulle fatture è a carico del soggetto che forma i predetti documenti, li consegna o li spedisce  - Ris. n. 444/E del 18 novembre 2008

¾           Il bollo apposto deve avere data anteriore alla data di creazione del documento  - Ris. n. 419/E del 3 novembre 2008

 

 

 

ü  Mandati di pagamento

Quando il pagamento è disposto con titoli di spesa (= mandati di pagamento), è dovuta, in ogni caso, l’imposta di bollo sulla quietanza, anche quando le fatture relative, emesse da parte dei fornitori degli enti senza addebito dell’IVA, sono già state assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 1,81.

Il principio è stato confermato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 365/E del 3 ottobre 2008. Ancor prima di tale risoluzione il Ministero delle Finanze si era espresso in argomento con la Circolare n. 46 del 28 luglio 1983.

La Circolare n. 46 del 1983, del Ministero delle Finanze, d’intesa con il Ministero del Tesoro, ha precisato che, quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, è dovuta, in ogni caso, l’imposta di bollo sulla quietanza.

In tale ultima ipotesi, infatti, la quietanza deve essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e, quindi, su un documento diverso da quello eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo, con la conseguenza che non è possibile invocare la previsione della citata nota 2 dell’articolo 13 secondo cui l’imposta non è dovuta per “ la quietanza …apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo…”.

La Risoluzione n. 365 del 2008 precisa che l’imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all’atto dell’emissione del titolo di spesa.

L’agenzia in risposta a due quesiti posti dal ministero della Giustizia – che hanno per oggetto le modalità di applicazione dell’articolo 13 della tariffa, allegata al DPR 642/1972, su pagamenti riguardanti prestazioni esenti da Iva e per le quali sono state rilasciate fatture già sottoposte all’imposta di 1,81 euro – precisa inoltre che è dovuta l’imposta di bollo anche per le quietanze relative a ordinativi, mandati di pagamento, vaglia de Tesoro, con importo superiore a 77,47 euro, emessi dagli uffici giudiziari per prestazioni rese da “contribuenti” minimi. La tassa viene trattenuta in modo virtuale sul titolo di spesa.

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