Iva rilevanti le concessioni su base pattizia
L’art. 38, comma 2, lett. a), D.L. 18 ottobre  2012,     n. 179, in vigore dal 20  ottobre  2012, convertito dalla L. 17  dicembre     2012, n. 221 , inserisce al comma 5,dell’articolo 4 del dpr 633/72, le seguenti parole: le operazioni effettuate dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito  di attività di pubblica autorità, recependo nella nostra legislazione nazionale la esclusione della commercialità per le attività degli enti pubblici rese in quanto pubbliche autorità.

 

La  commercialità  iva dell'attività  esercitata  dall'ente  pubblico   dipende in conclusione da un'indagine, caso per caso, volta  ad individuare il regime giuridico extratributario  cui  essa  è  assoggettata. Sul concetto di rapporto autoritativo o rapporto improntato al carattere della corrispettività torna molto utile consultare le pronunce della Agenzia delle entrate in merito.

L'art. 4, paragrafo 5, della VI ° Direttiva  (oggi interamente trasfuso nell’art. 13 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006 n. 2006/11/CE che dopo un trentennio aggiorna le disposizioni comunitarie in tema di imposta sul valore aggiunto) esclude che gli  enti  pubblici  possano  considerarsi  soggetti  passivi  "per  le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche  autorità,  anche quando, in relazione a tali attività od operazioni,  percepiscono  diritti, canoni, contributi o retribuzioni  e  ciò  a  meno  che  il  loro  mancato assoggettamento  provochi  "distorsioni  di  concorrenza  di   una   certa  importanza".

 

Di tali previsioni non vi era traccia nell'art. 4, comma 4, del D.P.R.  n. 633/1972 che, come si è visto, delimitava la soggettività passiva degli  enti non commerciali in funzione dell'eventuale attività commerciale o  agricola esercitata, a prescindere dalla loro natura pubblica  o  privata.

Si  poneva dunque il problema di  stabilire  quali  fossero  i  rapporti  tra  normativa comunitaria e normativa  nazionale,  se  cioè,  vi fosse un rapporto di conflittualità  da  risolvere attribuendo prevalenza al paragrafo 5 dell'art.4  della  VI  Direttiva  o, invece,  l'art.4,  comma  4,  del  D.P.R.  n.  633/1972  fosse  una  fedele trasposizione della predetta norma comunitaria.

Anche la Corte  di Giustizia è stata chiamata in causa in  relazione  alla  controversa natura di alcune attività  esercitate  da  enti  municipali,    e la stessa in  un  notissimo  precedente  del  1989,  ha affermato: 

a) che il comma 1 del paragrafo 5 dell'art.4 della VI° Direttiva prevede  un  obbligo di risultato al quale il  singolo  Stato  membro  potrebbe  adempiere  vuoi ripetendo la formula comunitaria o  utilizzando  un'espressione  di  eguale significato, vuoi redigendo "un elenco di attività per le quali i  soggetti di diritto pubblico non devono essere considerati soggetti d'imposta" e che comunque il paragrafo 5  contiene  previsioni  normative  incondizionate  e sufficientemente precise tali da poter essere utilizzate da qualunque  ente di diritto pubblico onde non essere assoggettato all'imposta sulle attività svolte in quanto pubblica autorità; 

 b)  che  per  attività  esercitate  in quanto pubbliche autorità devono ritenersi "quelle  svolte  dagli  enti  di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse  le attività da essi  svolte  nello  stesso  regime  cui  sono  sottoposti  gli operatori economici privati" e che spetta  al  giudice  nazionale di volta  in volta accertare la natura dell'attività; 

c)  che  gli  Stati  membri  "sono tenuti a garantire l'assoggettamento degli enti di diritto pubblico per  le attività che esercitano in quanto pubbliche autorità allorché tali attività possono essere del pari esercitate da privati in  concorrenza  con  essi  e qualora il  loro  assoggettamento  sia  atto  a  provocare  distorsioni  di concorrenza di una certa importanza, ma non  hanno  l'obbligo  di  recepire letteralmente tale criterio nel loro diritto  nazionale,    di  precisare limiti quantitativi di non assoggettamento".

Si ritiene peraltro da una lettura attenta della norma Iva che  l’impronta  pubblicistica  delle attività autoritative in questione le pone, a  prescindere  dal  fatto  che siano tipologicamente riconducibili a quelle indicate  nell'art. 2195  del codice civile, al di  fuori  della  dinamica  di  mercato  "non  risultando improntate ad un principio di corrispettività seppure  a fronte  del   loro   esperimento   possa   formalmente   configurarsi   una controprestazione da parte dell'utente del servizio.

In  ogni   caso   volendo   cercare   di   delimitare   la   portata dell'esclusione dal tributo di cui al paragrafo 5,  dell'art.  4  della  VI° Direttiva, può dirsi che tendenzialmente  sono  attività  esercitate  dagli enti pubblici "in quanto pubbliche autorità" quelle riconducibili ad atti e provvedimenti formali tipici delle autorità preposte alla cura di  funzioni pubbliche, ad attività cioè,  aventi  il  carattere  dell'autoritatività e soggette alla prerogativa dell'autotutela  amministrativa  a  fronte  delle quali sono imposte forme contributive non corrispettive.

Proprio il  carattere  tributario  dell'entrata  corrisposta  a  fronte dell'attività esercitata dall'ente pubblico costituisce  in  definitiva  il più sicuro indice della sua natura autoritativa.

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