Dipartimento Finanze chiarimenti prima rata Imu
Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, intende rispondere ai numerosi quesiti, formulati allo stesso, in ordine  al  pagamento  della  prima  rata dell’IMU, per l’incertezza  determinata  dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per la cui conversione è stato presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett. b), il quale prevede che la prima rata  dell’IMU è versata sulla base delle aliquote  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi dell’anno precedente.

   

Il Dipartimento ricorda che l’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n.  23  del 2011  stabilisce  che  “i  soggetti   passivi   effettuano   il   versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno  in  corso  in  due  rate  di  pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16  dicembre.  Mentre l’art. 1 del D. L. 21 maggio  2013,  n. 54 stabilisce, nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della  disciplina dell’imposizione fiscale sul  patrimonio  immobiliare,  la  sospensione  del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:

    – l’abitazione principale e  relative  pertinenze.  Sono  escluse  dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile,  classificate  nella  categoria catastale A/1, le ville,  classificate  nella  categoria  catastale  A/8,  i castelli o i palazzi di  pregio  storico  o  artistico,  classificati  nella categoria catastale A/9;

      le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie   a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale  e  relative  pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi  regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità  degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R.  24  luglio  1977,  n. 616;

    – i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

L’art. 2 del D.L. n. 54 del 2013 precisa che la riforma, di cui  all’art. 1, dovrà essere attuata nel rispetto degli  obiettivi  programmatici  primari indicati nel Documento di economia e finanza  2013,  come  risultante  dalle relative risoluzioni parlamentari e, in  ogni  caso,  in  coerenza  con  gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di  mancata  adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua  ad  applicarsi  la disciplina vigente e il termine di  versamento  della  prima  rata  dell’IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.

   

Il Dipartimento, quindi, alla luce della ricostruzione normativa (da noi sintetizzata rispetto alla circolare, la cui consultazione per esteso si consiglia come al solito) effettuata passa ad analizzare i vari quesiti pervenuti.

Versamento della rata prima del 7 giugno

La conversione del D.L. n. 35 del 2013 deve avvenire entro il 7 giugno  2013  e cioè a ridosso della scadenza  del  pagamento  della  prima  rata  dell’IMU, determinando  evidenti  difficoltà  dal  punto   di   vista   organizzativo, soprattutto per i CAF  che  gestiscono  un numero elevatissimo di versamenti IMU. Ferma restando, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, il Dipartimento  ritiene  che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto  delle  disposizioni  contenute  nell’emendamento  in questione, ancor prima della conversione in legge del D.L. n. 35  del  2013, possa trovare applicazione la disposizione di  cui  all’art.  10,  comma  3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da  obiettive  condizioni  di

incertezza  sulla  portata  e  sull’ambito  di  applicazione   della   norma tributaria”.

       

Mutamento dei requisiti Imu

L’emendamento prevede che il pagamento  della  prima rata dell’IMU avvenga sulla base  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  dei dodici mesi dell’anno precedente, con la  finalità di  semplificare  al  contribuente  la  determinazione  dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento della prima rata  potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso. Pertanto, con la proposta emendativa il contribuente non  è costretto a consultare il sito istituzionale del Ministero  dell’Economia  e delle Finanze due  volte  nell’arco  delle  stesso  anno,  come  attualmente previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35 del 2013.

L’applicazione concreta della disposizione in  esame  comporta,  in  via generale, che, ai  fini  della  prima  rata  dell’IMU,  la  locuzione  “anno precedente”  vale  esclusivamente  per  le  aliquote  e  per  le  detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo,  quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i  quali  si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

Pertanto,  la  prima  rata  dell’IMU potrebbe non coincidere esattamente con  la  metà  dell’imposta  dovuta  per l’anno  precedente,  poiché  non  sempre  è  riscontrabile  un’identità   di situazioni rispetto all’anno antecedente.

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