L’istituto delle progressioni orizzontali risulta applicabile non solo dal punto di vista giuridico (acquisizione del diritto alla progressione), ma anche dal punto di vista economico, non essendo stato prorogato dall’anno 2015 il blocco determinato dall’art. 9 del D.L. 78/2010. È evidente che, dopo anni di blocco di detto istituto, esiste grande attesa da parte dei dipendenti non solo per vedersi riconosciuta la professionalità acquisita, ma anche per l’adozione di uno strumento che introduca nel sistema del pubblico impiego notevoli elementi di meritocrazia. Tuttavia, è importante sapere che l’istituto in esame deve essere attuato nel rispetto di tutta una serie di vincoli normativi e finanziari, pena l’inefficacia sostanziale dei provvedimenti stessi, nonché la possibile adozione di strumenti sanzionatori per l’ente adottante e, in primis, l’obbligo degli enti (art.4 del D.L. 16/2014) di sottoporre a controllo sia la costituzione che l’utilizzo del fondo per il salario accessorio del personale dirigenziale e di quello appartenente ai livelli. È chiaro come le progressioni “a pioggia” immeritocratiche, più volte censurate dall’ARAN e dal Ministero della Funzione Pubblica, siano vietate, tradiscano la ratio dell’istituto e rischino la severa e pesante censura della Corte dei Conti.