La violazione dell’obbligo di effettuare l’accantonamento del fondo perdite società partecipate costituisce una grave irregolarità contabile, idonea a inficiare la veridicità e correttezza del saldo di amministrazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 329/2026/PRSE, depositata il 2 ottobre 2026 (in termini, cfr. sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 83/2024/PRSE, delib. n. 100/2024/PRSE e delib. n. 264/2026/PRSE).
Nel caso specifico i giudici hanno stigmatizzato:
- il mancato accantonamento in due esercizi, nonostante la presenza di una pregressa perdita;
- la liberazione del fondo effettivamente accantonato in assenza dei presupposti che ne rendono legittima la messa in disponibilità (cfr. art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui: “L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione”).





