Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 5/2026/PRSP, depositata il 4 febbraio 2026, il riaccertamento dei residui attivi e passivi consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio; qualora l’ente locale decida di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), esso deve verificare anche l’effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto.
I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, ove generi un avanzo, può essere utilizzato nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 TUEL) o per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 TUEL).
L’operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, è pertanto funzionale a prevenire rischi per gli equilibri di bilancio; considerando quanto complessivamente esposto, è d’uopo sottolineare l’importanza del riaccertamento ordinario dei residui quale procedimento contabile annuale propedeutico e di fondamentale importanza nella determinazione del risultato contabile di amministrazione: quantificazione sulla cui esattezza poggia il principio dell’attendibilità del rendiconto di gestione e ragionevolezza del risultato di amministrazione.





