Il ruolo fondamentale del responsabile dell’ufficio finanziario nelle fasi del procedimento di spesa

Gli artt. 182-185 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), disciplinanti le fasi del procedimento di spesa, evidenziano il ruolo fondamentale del responsabile dell’ufficio finanziario. Ed infatti, egli:

  • è destinatario dei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, i quali diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7), nonché degli atti di liquidazione, corredati da tutti i relativi documenti giustificativi e dai riferimenti contabili, per i conseguenti adempimenti (art. 184, comma 3).
  • effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione (art. 184, comma 4)
  • controlla i mandati di pagamento, per quanto attiene alla sussistenza dell’impegno e della liquidazione e al rispetto dell’autorizzazione di cassa e provvede, altresì, alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere (art. 185, comma 3).

La centralità del ruolo affidato all’organo preposto ai controlli di regolarità contabile è, quindi, confermata dalla reiterazione delle verifiche contabili per ciascuno dei segmenti di spesa, singolarmente individuati e la sua responsabilità non è limitata alla mera verifica di copertura finanziaria della spesa, ma involge il rispetto delle norme contabili nel loro complesso (in tal senso, Corte dei conti, sez. II Appello, sent. n. 306/2019; sez. Sicilia Appello, sent. 22 settembre 2016, n. 948).

Egli svolge “quel controllo di ‘legalità contabile’ che ha a oggetto la compatibilità della spesa con il sistema di garanzie contabili e finanziarie che l’ordinamento nel suo complesso appronta, ricomprendendovi anche la liceità della spesa e la sua corrispondenza agli interessi dell’Ente locale, oltre chela congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, con attestazione finale della disponibilità concreta di provvista” (Sez. II App. 306/2019).

Infatti, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. giurisdizione centrale d’appello, nella sent. 11 novembre 2020, n. 263, anche l’attività di liquidazione svolta dal responsabile del servizio finanziario non può risolversi in un controllo di legittimità tout court (che è rimesso ad altri organi e uffici), ma deve investire la compatibilità della spesa con l’intero sistema di garanzie contabili che l’ordinamento nel suo complesso appronta, ricomprendendovi anche la liceità della spesa e la sua corrispondenza agli interessi dell’Ente locale, oltre che la congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, con attestazione finale della disponibilità concreta di provvista. Altrettanto dicasi per la fase di emissione dei mandati di pagamento, ove è ancora il responsabile del servizio finanziario a essere chiamato a un ulteriore visto di regolarità contabile, che, a questo punto, presuppone la verifica di correttezza dell’intero iter procedimentale espletato.

 

 

 

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