Non è possibile accertare per cassa i proventi delle sanzioni per la violazione del Codice della strada

Non è possibile accertare per cassa i proventi delle sanzioni per la violazione del Codice della strada, senza quindi senza operare il conseguenziale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 184/2026/PRSE, depositata il 20 ottobre 2026.

Tale condotta è da considerarsi contraria alla disciplina contabile poiché il principio contabile All. 4/2 d.lgs. n. 118/2011 e smi, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.

Inoltre, il principio applicato della contabilità finanziaria (punto n. 3.3) prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito; per tali entrate, quindi, è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.

È possibile accertare per cassa solo le eventuali maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento o nel caso in cui il trasgressore provveda al pagamento immediato, cioè senza notifica.

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