Richieste istruttorie della Corte e avvicendamento del revisore: risponde il subentrante

L’avvicendamento dell’organo di revisione a seguito alla scadenza del mandato non assume alcun rilievo ai fini della richiesta di chiarimenti formulata in fase istruttoria, dovendo provvedere alla relativa risposta il soggetto che temporalmente ricopre la carica: è il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 112/2026/PRSE, depositata il 12 ottobre 2026.

I giudici, pur ritenendo comprensibili le ipotetiche difficoltà di riferire in ordine ad attività espletate dal precedente titolare dell’incarico, hanno chiarito che ciò non esonera, ad ogni modo, il nuovo organo di revisione dall’adoperarsi al fine di reperire la documentazione ad esse relativa, nonché dall’analizzarne autonomamente le risultanze al fine di riscontrare le richieste istruttorie, fornendo, all’esito dell’analisi, informazioni “verificate” e corrispondenti ai dati effettivi.

È stato ribadito, altresì, che non rispondere adeguatamente alle richieste istruttorie della sezione regionale della Corte dei conti equivale a pregiudicare l’effettività dell’esercizio del controllo di legalità-regolarità contabile previsto dall’art. 148 bis del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

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