Come è noto, l’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP – Testo unico delle società a partecipazione pubblica) impone alle amministrazioni di effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, senza distinguere tra partecipazioni dirette e indirette, intendendo per queste ultime le partecipazioni detenute dall’Ente per il tramite di società o altri organismi controllati (art. 2, comma 1, lett. g).
Conseguentemente, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 173/2026/VSG, depositata il 5 ottobre 2026, deve ritenersi irregolare il piano di razionalizzazione che non estende l’analisi delle partecipazioni indirette e non dà atto dell’assenza di tale tipologia di partecipazioni.
Ed infatti, la giurisprudenza contabile ha affermato che la ricognizione deve riguardare l’intera “catena partecipativa”, poiché solo in questo modo è possibile verificare il rispetto dei limiti posti dagli artt. 4 e 20 del TUSP e valutare eventuali fenomeni di proliferazione societaria (Sezione delle Autonomie, delib. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018).
Eventuali criticità nella gestione di una partecipazione indiretta si ripercuotono sul bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quello del socio pubblico; pertanto, la situazione economico-finanziaria di tali società deve essere tenuta nella debita considerazione, in sede di analisi annuale dell’assetto complessivo delle società partecipate dell’Ente, come previsto dall’art. 20, comma 1, del TUSP.





