È legittima la clausola del bando che prevede, a pena di esclusione, l’indicazione dei prezzi unitari dell’offerta economica: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 10 giugno 2025, n. 1039.
Nel caso specifico, una norma del bando prevedeva che l’offerta economica doveva “indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze”.
I giudici hanno richiamato il principio della natura vincolante delle prescrizioni stabilite nei bandi di gara, senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, soprattutto quando il significato delle clausole prescrittive è così chiaro e insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche nella loro attuazione, come nel caso specifico (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 gennaio 2009, n. 157).
Diversamente, verrebbero violati i principi di parità di condizione dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la successiva modifica e attenuazione delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, e del divieto di disapplicazione del bando, quale atto con il quale l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.