Anche nella vendita all’asta di un bene comunale opera il soccorso istruttorio

Nonostante il Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) non trovi applicazione nel caso dei contratti attivi (art. 13, comma 2), il soccorso istruttorio opera comunque nel caso della vendita all’asta di un bene comunale, considerato che tale istituto è comunque stato previsto dal legislatore nei procedimenti amministrativi attraverso l’art. 6 della Legge n. 241/1990: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 15 aprile 2024, n. 2473.

Come è noto, l’art. 6 citato (“Compiti del responsabile del procedimento”), comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 e ss.m. prevede che “1. Il responsabile del procedimento: …b) …. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che detta disposizione “ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927)” (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 6314).

Il soccorso istruttorio è un istituito di portata generale nell’ambito del procedimento amministrativo, volto alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda, e irregolarità documentali, e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni, e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure di asta pubblica, quale quella in oggetto (cfr., ex multis, TAR Basilicata, sez. I, sent. 29 settembre 2014, n. 699), fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Alla luce delle pregresse considerazioni, pertanto, nel caso specifico affrontato dai giudici partenopei, è stata affermata l’operatività del soccorso istruttorio nel caso dell’assenza della firma sulla copia del documento di identità del legale rappresentante dell’operatore economico partecipante allegata all’offerta (completa, quest’ultima, di tutti i documenti e conforme alle prescrizioni, e, in particolare, sottoscritta in originale dal predetto soggetto).

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