Errori nella compilazione del questionario e della relazione: il warning della Corte dei conti

È necessario che l’organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni “verificate” e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 18/2024/PRSE, depositata lo scorso 6 marzo.

Dall’esame del questionario e della relazione, nonché dall’istruttoria espletata, erano emersi errori e omissioni nella compilazione da parte dell’organo di revisione con particolare riguardo:

  1. agli equilibri;
  2. al fondo pluriennale vincolato di parte corrente;
  3. al fondo passività potenziali;
  4. al recupero dell’evasione tributaria relativamente a IMU e TASI;
  5. agli organismi partecipati.

Nello stigmatizzare il comportamento dell’organo di revisione, la Corte ha ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto ‹‹ Le “Linee guida” e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale….anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare – agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente….L’attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un’adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)›› (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Già in passato la Corte (cfr. sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE) aveva evidenziato che tale “ausilio obbligato” deve essere svolto con la diligenza del mandatario, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che, ai sensi dell’art. 240 del TUEL, “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che, ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, “(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”.

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