Mancata allegazione certificazione inerente all’offerta tecnica: niente soccorso istruttorio

Non può operare il soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione di una certificazione inerente all’offerta tecnica: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. IV, nella sent. 6 febbraio 2024, n. 2256.

Nel caso specifico, in particolare, la commissione non aveva assegnato alcun punteggio all’offerta del bene oggetto della fornitura in quanto, nonostante l’obbligatorietà prevista dalla lex specialis, il concorrente non aveva allegato la certificazione sulle caratteristiche del prodotto offerto.

I giudici romani hanno ritenuto corretto l’operato della commissione, considerato che il soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, del previgente Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 50/2016) non è invocabile con riferimento a carenze afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica; già in precedenza, la medesima sezione del TAR Lazio, con la sent. 26 settembre 2023, n. 14255, aveva evidenziato come il soccorso istruttorio non possa trovare applicazione laddove venga in considerazione una valutazione concernente l’assegnazione di un determinante punteggio tecnico e non, più semplicemente, una previsione relativa alla partecipazione alla procedura di gara.

E ciò anche con riferimento all’omogeneo orientamento del Giudice d’appello (sez. V, sent. 21 agosto 2023, n. 7870), il quale ha ribadito che “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.

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