Difformità tra offerta a corpo e contenuto del computo metrico: niente esclusione

La difformità tra l’offerta a corpo e il contenuto del computo metrico non può comportare l’esclusione della concorrente dalla gara, perché ciò sarebbe del tutto illogico e, soprattutto, in contrasto con la normativa primaria di riferimento e con lo stesso principio di massima partecipazione alle gare: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 14 febbraio 2024, n. 424, confermando un noto orientamento (cfr. TAR Sardegna, sez. II, sent. 5 maggio 2023, n. 327).

La disciplina normativa degli appalti “a corpo” è assolutamente chiara nello stabilire che l’unico dato giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell’offerta economica è il ribasso complessivo formulato sull’importo a base d’asta, mentre il computo metrico assume valore meramente confermativo della corretta formulazione dell’offerta, per cui in caso di contrasto certamente soccombe rispetto a quanto emerge dall’applicazione del ribasso unitario.

Il principio è stato più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato, che ha affermato che il computo metrico estimativo consiste nell’indicazione dei lavori e delle misure e quantità di materiali e opere per ciascuna categoria necessaria per realizzare il progetto e la sua utilità, oltre che in funzione della misurazione dei fattori occorrenti rispetto al prezzo, è correlata alla definizione dell’oggetto dei lavori da eseguire, sicché esso costituisce, ad un tempo, supporto tecnico del progetto e strumento per la valutazione della convenienza economica dell’offerta; alla luce delle finalità del computo metrico estimativo la mancata indicazione delle migliorie proposte nel computo metrico non estimativo previsto dal disciplinare non dà luogo ad effettiva indeterminatezza dell’offerta in quanto tale computo ha valore di mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che resta fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto che si andrà a stipulare; allo stesso modo, non rileva la mancata valorizzazione delle migliorie in termini economici, stante la loro estraneità rispetto al contenuto dell’offerta economica”, sicché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare (sez. V, sent. 6 maggio 2019, n. 2909; sent. 24 novembre 2021, n. 7866 e sent. 26 ottobre 2018, n. 6119).

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