Legittima l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che dispone la proroga del servizio di gestione rifiuti

Come ribadito recentemente dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 30 gennaio 2024, n. 1811, deve ritenersi legittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del contratto del servizio di gestione dei rifiuti, malgrado il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento di tale servizio, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimava comunque il sindaco all’esercizio dei poteri “extra ordinem” riconosciutigli dall’ordinamento giuridico (art. 50 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) e, di fronte all’urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere (cfr., ex multis, TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 19 febbraio 2019, n. 275; sez. II, sent. 19 luglio 2022, n. 1238).

In materia ricordiamo che il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent .2 febbraio 2021, n. 962, aveva già ammesso il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti in materia di affidamento o di proroga degli appalti di servizi di raccolta dei rifiuti, precisando finanche che esse “prescindono dall’imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare”, in quanto “l’urgenza del provvedere all’eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall’accertamento dell’eventuale responsabilità della provocazione di quest’ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria”, e perciò, “ai fini dell’adozione dell’ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare.

In termini confermativi, infatti, si è affermato che l’esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’ art. 50, comma 5, del TUEL, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia.

 

 

 

 

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