Affidamenti inferiori a 5.000 euro e piattaforme digitali: una tregua di compromesso

Negli ultimi giorni, oltre alle problematiche legate al mancato corretto funzionamento di diverse piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, il settore dei contratti pubblici è stato interessato dalla questione relativa alla permanenza o meno, dal 1° gennaio 2024, della deroga dell’obbligo di ricorso alle piattaforme elettroniche per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000.

Il dibattito è stato alimentato dal parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2196/2023, che aveva indicato come obbligatorio il ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale anche per affidamenti inferiori a 5.000 euro, non ritenendo più operante la deroga di cui art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ciò solo a partire dal 1° gennaio 2024, in quanto a far data da quest’ultimo termine ha acquisito efficacia l’art. 25 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ritenuto incompatibile con l’anzidetta deroga ma norma prevalente nella gerarchia delle fonti.

Il MIT, tuttavia, non si è confrontato nelle proprie argomentazioni con le peculiari “clausole di salvezza” contenute, ad esempio, negli articoli 48 e 62 del nuovo Codice, che esplicitano come “restano fermi” gli obblighi relativi agli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Le disposizioni richiamate presentano una formulazione con la quale gli interpreti e gli operatori avrebbero fatto bene a confrontarsi con maggiore attenzione, mentre il tenore testuale degli articoli in questione è stato troppo agevolmente trascurato dai più.

In ogni caso, con il nuovo anno, dopo alcuni giorni di confusione e ponderazione, a seguito delle notevoli complicazioni che si sono manifestate (soprattutto, ma non solo) per i c.d. micro-affidamenti, in ottica di gradualità rispetto all’adeguamento delle Amministrazioni ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche per tutti i contratti pubblici, di qualunque importo e tipologia, sentito il MIT, l’ANAC, per consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento, ha reso disponibile l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità (reperibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici) anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

Tale rimedio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – nella forma di Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, poi approvato con deliberazione del Consiglio dell’Autorità – non è consistito nelle più incisive determinazioni da molti auspicate, come ad esempio il ripristino dello smartCIG o addirittura l’abolizione dello stesso CIG per acquisti di beni e servizi inferiori a 5000 euro; semplificazioni, questi, che sarebbero state in controtendenza con il principio di pari grado della digitalizzazione.

In ogni caso, così operando, per gli affidamenti in questione fino alla data indicata non sarà obbligatorio provvedere tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ma è stata consegnata alle stazioni appaltanti una modalità alternativa, di più agevole gestione.

È bene rammentare che, fino all’ultimo rimedio di cui si è detto, per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023 e pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, la modalità alternativa di acquisizione del CIG utilizzando l’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici in luogo della gestione attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate sarebbe potuta avvenire (anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP) solo in casi specifici e determinati casi, diversi dagli affidamenti inferiori a 5.000 euro, individuati dalla Delibera ANAC n. 582/2023 e comunque solo fino al 30 giugno 2024. Le ipotesi sono: a) acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era previsa l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo; b) fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti; c) adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; d) ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.

Dai problemi applicativi affrontati sono escluse le procedure che, pur se avviate ai sensi del nuovo Codice dei contratti, entro il 31 dicembre 2023 avevano già superato la fase della pubblicazione del bando o dell’avviso o dell’invio delle lettere di invito: in questo caso è reso possibile il perfezionamento dei CIG già acquisiti dal sistema Simog (mentre invece i CIG, quand’anche già acquisiti saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023).

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