Appalti: valida la referenza bancaria personale nel caso di offerta presentata da un’impresa individuale

È valida la referenza bancaria riferita alla persona fisica titolare dell’impresa individuale e non all’impresa stessa: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 21 marzo 2023, n. 255.

Nel caso di impresa individuale, infatti, non vi è sostanziale alterità soggettiva tra l’impresa e l’imprenditore, né centri distinti di imputazione delle obbligazioni contratte: come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 16 novembre 2018, n. 6458, “all’impresa individuale non può essere riconosciuta, nemmeno a fini fiscali, alcuna soggettività giuridica o alcuna autonoma imputabilità, distinta da quella della persona fisica che ne è titolare (Cass. Civ., III, 19 settembre 2014, n. 19735; Sez. Trib., 30 maggio 2007, n. 12757)”.

Le obbligazioni fanno tutte capo all’imprenditore, indipendentemente dalla ragione (personale o commerciale) per le quali sono contratte: ciò comporta che la referenza rilasciata alla persona fisica deve ritenersi valida anche per l’impresa individuale, non essendoci separazione patrimoniale tra persona e impresa.

 

 

 

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