La mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria non incide sulla regolarità del conto del tesoriere

La mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria al termine dell’esercizio non costituisce un vizio ascrivibili alla rendicontazione dell’agente contabile, il cui conto può essere discaricato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lazio, nella sent. n. 176/2023, depositata lo scorso 21 marzo.

Il mancato rimborso della liquidità messa a disposizione dal tesoriere, pur in presenza di un fondo cassa positivo costituisce, infatti, un mero accadimento gestionale che trova corretta rappresentazione contabile nel conto; certamente detta circostanza costituisce un indicatore sintomatico di tensione finanziaria nella gestione della liquidità dell’ente comunale, ma la medesima non è imputabile all’agente tesoriere, il quale non può che limitarsi a dare conto del mancato rientro dell’anticipazione concessa, senza che ciò infici la regolarità del proprio operato e della propria rendicontazione.

Parimenti, rappresenta una criticità che non incide sulla correttezza del conto la circostanza del mancato rispetto, da parte dell’ente locale, delle regole in materia di cassa vincolata. La mancanza di una ricostruzione dei vincoli di cassa sicuramente non consente di monitorare l’entità ai fini dell’erogazione dell’anticipazione di tesoreria; ciò, però, non costituisce una criticità imputabile all’agente tesoriere.

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