Errata la quantificazione del fondo contenzioso che non tiene conto del rischio di soccombenza

Non è rispettoso dei principi contabili il comportamento del Comune che, in sede di rendiconto, accantona una somma al fondo contenzioso totalmente svincolata dalla valutazione del rischio di soccombenza, contribuendo in tal modo alla dissimulazione della reale situazione finanziaria dell’Ente, che deve emergere da un risultato di amministrazione correttamente calcolato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Sicilia, nella delib. n. 92/2023/PRSP, depositata lo scorso 15 marzo.

Il fondo in discorso deve essere quantificato secondo un principio di prudenza e sulla base della probabilità di soccombenza dei contenziosi in corso (cfr., ad esempio, sez. reg. di controllo per il Lazio, delib. n. 11/2022).

L’affermazione dei giudici contabili siciliani è la conferma di un noto orientamento: già in passato, infatti, era stato affermato che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento.”, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie” (sez. reg. contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR./PARI).

 

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