Obbligatorietà dell’accantonamento del fondo rischi contenzioso: il warning della Corte dei conti

L’accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (§ 5.2 – all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi sempre in misura congrua rispetto al contenzioso pendente o in fieri: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 37/2023/PRSE, depositata lo scorso 23 febbraio.

La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di “procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (cfr., ex plurimis, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 14/2017/INPR).

La Corte, pertanto, ha sottolineato come sia opportuno monitorare costantemente l’adeguatezza del fondo contenzioso, in quanto trattasi di una misura prudenziale volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, al fine di poter affrontare le eventuali posizioni debitorie che potrebbero sorgere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

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