Trasmissione certificazioni c.d. Fondone COVID: la novità del Decreto Milleproroghe 2023

L’art. 1, comma 22-ter, del Decreto Milleproroghe 2023 (DL n. 198/2022, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023) prevede la disapplicazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

Le certificazioni vanno trasmesse, come già previsto dalla legislazione vigente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggio-bilancio.rgs.mef.gov.it.

I termini perentori disattesi dagli enti locali, cui si riferisce il comma in esame, sono quelli fissati:

  • al 31 maggio 2022 dal comma 827 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, per le certificazioni finalizzate ad attestare la effettiva perdita di gettito e l’andamento delle spese dell’anno 2021 ( al riguardo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° aprile 2021, n. 59033),
  • al 31 maggio 2021 dal comma 2 dell’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, per le certificazioni dell’anno 2020 ( decreto Ministero dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

In entrambi i casi, la normativa vigente collega al mancato o tardivo invio della certificazione rispetto ai predetti termini perentori – previsti dal DL n. 104 del 2020 (31 maggio 2021) e dalla Legge di bilancio 2021 (31 maggio 2022) – una sanzione di carattere finanziario a carico dell’ente inadempiente, consistente in una riduzione dei trasferimenti statali ad essi assegnati in tre annualità a partire dall’anno 2023 (ai sensi del comma 828 della Legge n. 178/2020 e del comma 3 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma 2-ter, del DL n. 121/2021).

La riduzione è operata a valere sulle risorse assegnate del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale.

L’entità della sanzione è commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, secondo le seguenti percentuali di riduzione delle risorse:

  • dell’80% dell’importo delle risorse attribuite, in caso di presentazione tardiva rispetto al termine perentorio del 31 maggio, ma comunque entro il mese di giugno;
  • del 90% delle risorse, in caso di presentazione della certificazione nel corso del mese di luglio;
  • del 100% dell’importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio.

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