I corsi di formazione, erogati in modalità on-line a favore di committenti soggetti passivi, si configurano come servizi educativi e, in quanto tali, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi residenti: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 409/2022, pubblicata lo scorso 4 agosto.
Nel caso di specie, i corsi di formazione oggetto dell’istanza di interpello erano erogati solo in modalità virtuale, mancando un luogo fisicamente e univocamente individuabile come luogo di materiale svolgimento degli stessi.
Secondo l’Agenzia, in quanto servizi educativi, i corsi di formazione in discorso sono soggetti alle regole generali di territorialità previste dall’art. 7-ter, comma 1, lettera a), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), secondo cui i servizi si considerano effettuati nel territorio italiano quando sono resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Qualora, invece, detti corsi sono resi a soggetti privati, assumono rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo.