Esito verifiche di regolarità fiscale: la stazione appaltante non ha potere discrezionale

La stazione appaltante non dispone del potere di sindacare l’esito delle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla posizione fiscale degli operatori economici, neppure sotto lo specifico profilo della competenza territoriale: è quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 8 giugno 2022, n. 1554.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 775; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 7 maggio 2021, n. 681; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 18 marzo 2021, n. 378; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2020, n. 1053; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 5341; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2019, n.810; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 789; T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114), in materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni: spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a una gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali.

In tali evenienze, inoltre non può essere invocata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto:

  1. a fronte di una posizione certificata di irregolarità fiscale, la stazione appaltante è obbligata a disporre l’esclusione dalla procedura, sicché la sua determinazione presenta un contenuto vincolato e la mancata comunicazione di avvio del procedimento risulta, quindi, ininfluente ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della Legge n. 241/1990;
  2. tale conclusione non è scalfita dal contenuto delle Linee Guida dell’ANAC, poiché, per quanto l’interlocuzione con la parte interessata sia consigliata e preferibile, l’eventuale omissione del contraddittorio procedimentale, a fronte del contenuto vincolato dell’atto, è comunque irrilevante ai sensi del citato art. 21-octies, secondo comma.
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