Società “inattiva”: legittima l’esclusione dalla gara di appalto

Un operatore economico che, secondo le risultanze del certificato camerale, risulta inattivo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta deve essere escluso dalla gara di appalto: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 1° giugno 2022, n. 4474.

Come è noto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 febbraio 2003, n. 925), ha affermato che la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio (sia nel regime previgente ove era prevista dall’art. 39, comma 1, del codice dei contratti pubblici tra i requisiti idonei a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, sia, e ancor più, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove è assurta, con la previsione di cui all’art. 83 comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma) è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto.

Quando tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto dell’affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 gennaio 2021, n. 508).

Il che esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata, come, peraltro, evidenziato da una giurisprudenza altrettanto uniforme che avverte, altresì, che ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. 26 marzo 2020, n. 213; Consigli di Stato, sez. V, sent. 10 aprile 2018, n. 2176; sez. VI, sent. 15 maggio 2015, n. 2486; sez. III, sent. 28 dicembre 2011, n. 6968).

Tale orientamento mette, dunque, in evidenza che l’affidabilità dell’impresa è strettamente connessa alla sua attivazione.

Nel caso specifico, come evidenziato dal Consiglio di Stato, una società era stata costituita appositamente per la partecipazione alla gara ed era rimasta inattiva sia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte sia alla data di aggiudicazione della gara: conseguentemente, andava esclusa.

 

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