Il visto di parifica nel caso di economo unico dipendente del servizio finanziario dell’ente locale

Qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale), la competenza a rilasciare il visto di conformità sul conto dell’economo (c.d. “parifica”) va intestata al Segretario Comunale, in funzione sostitutiva del responsabile del servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) o, comunque, in via residuale, al Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del TUEL, fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Veneto, nella sent. n. 160/2022, depositata lo scorso 18 maggio.

L’approvazione dei rendiconti periodici al fine della liquidazione delle spese, della loro imputazione a bilancio e del rimborso all’economo, è funzione estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente. Ciò significa, in sintesi, che il “visto” sul conto giudiziale non può mai essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato.

 

 

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