Errata determinazione del disavanzo da riaccertamento straordinario: come rimediare

Può capitare che il Comune, in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, abbia commesso un errore operativo, pervenendo ad un valore sottostimato del correlato disavanzo; si pone, conseguentemente, la necessità di rimediare all’errore.

La delib. n. 6/2021/EL della Corte dei conti, Sezioni Riunite, ha affermato che “le regole per il ripiano del disavanzo non sono determinate dal “quando” della sua emersione ma, più correttamente, sono correlate alla natura dello stesso”. Si è statuito, dunque, che il surplus di disavanzo, individuato ora per allora, debba essere riassorbito secondo le medesime modalità temporali previste per l’originario disavanzo, ossia in trenta esercizi a quote costanti (cfr. art. 16 del Decreto Legislativo n. 118/2011, secondo cui “l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti”).

Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella delib. n. 25/2022/PRSP, depositata lo scorso 11 maggio, questo significa che:

  • nel corrente bilancio di previsione triennale (nel caso specifico, 2022-2024) sarà necessario recuperare il gap di otto anni (dal 2015 al 2022), ossia la differenza fra quanto sarebbe stato necessario ripianare annualmente e quanto effettivamente ripianato;
  • nel periodo 2023-2044, invece, sarà previsto il ripiano annuale dell’importo corretto, fino alla naturale estinzione trentennale.
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