Concorso pubblico: accessibile il colloquio psico-attitudinale

Il colloquio psico-attitudinale del candidato ad un concorso pubblico è accessibile per finalità difensive: è quanto affermato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 26 aprile 2022, n. 575.

I giudici hanno ricordato che l’art. 24, comma 1°, lett. d), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, escluda dall’accesso “nei procedimenti selettivi, … (i) documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”: la finalità principale di tale norma è riconducibile all’esigenza di non consentire l’acquisizione di informazioni mediante le quali sia possibile delineare un profilo strettamente personale di soggetti terzi; viene quindi in rilievo la tutela della riservatezza.

Tuttavia, è altrettanto rilevante la fondamentale previsione di chiusura di cui al successivo 7° comma della disposizione, la quale precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Il punto centrale della questione, perciò, è valutare se l’accesso alla relazione psico-attitudinale sia necessario al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici (TAR Piemonte, sez. I, sent. 28 gennaio 2020, n. 79): nel caso specifico, tale valutazione è stata ritenuta positiva dai giudici toscani, visto che la richiedente l’accesso, nel procedimento giurisdizionale avviato per impugnare la graduatoria del concorso a cui aveva partecipato, aveva contestato la correttezza dell’attribuzione del punteggio al proprio colloquio psico-attitudinale e a quello dei primi due candidati in classifica.

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