Soccorso istruttorio: illegittimo un termine eccessivamente breve

È illegittimo il comportamento della stazione appaltante che, in sede di soccorso istruttorio, concede al concorrente un termine breve comprendente solo tre giorni lavorativi, irragionevolmente esiguo in relazione alla documentazione da produrre, sebbene formalmente rispettoso dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui il termine non può essere superiore a dieci giorni: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 31 gennaio 2022, n. 256.

Nel caso specifico, nel breve termine previsto, il concorrente avrebbe dovuto recuperare e presentare la seguente documentazione:

  • l’iscrizione nella white list prefettizia;
  • la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, mediante idonea referenza bancaria;
  • la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale relativo allo svolgimento, senza demerito, nel corso degli ultimi tre anni, di almeno un servizio analogo per tipologia e importo a quello oggetto del contratto;
  • la dichiarazione relativa all’accettazione del patto di integrità.

 

Le esigenze di rapida conclusione della procedura di gara, rappresentate dalla stazione appaltante a giustificazione della brevità del termine, non possono comunque pregiudicare la posizione dei concorrenti, privandoli del tempo necessario alla elaborazione e alla produzione dei documenti richiesti.

Tali esigenze ben possono essere soddisfatte mediante il contenimento dei “tempi morti” della procedura: in particolare, nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento della stazione appaltante che ha previsto un intervallo di ben dieci giorni tra la presentazione delle offerte e la prima seduta di gara e di sette giorni tra la conclusione dell’esame della documentazione tecnica e l’apertura delle offerte economiche.

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