La verifica di congruità del fondo contenzioso da parte del revisore: il warning della Corte dei conti

Le verifiche effettuate dall’organo di revisione, attinenti l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, devono verosimilmente considerarsi atti dichiarativi ascrivibili alla categoria degli
acclaramenti, ovverosia acquisizioni di scienza, concernenti l’esistenza, la misurazione e l’analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali […], la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del
contenzioso, che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 254/2021/PRSE, depositata lo scorso 17 dicembre.

I giudici hanno ricordato come sia un preciso obbligo dell’ente l’attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, accanto al correlato obbligo del revisore circa l’attestazione di congruità del relativo accantonamento prudenziale.

Le finalità di tale sistema sono due:

  • non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi, con conseguente pagamento di spese, sia legali che risarcitorie;
  • preservare gli equilibri di bilancio.
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